Non sono più possibili sconti in cambio di rimborsi

Senza garanzia di rimborso nessun compromesso

Senza garanzia di rimborso nessun compromesso

Pubblicato il 21 March 2019

Dal 16 marzo sono previste dalla legge italiana più tutele per chi decide di acquistare una casa in costruzione.

Dopo più di 10 anni è stato è stato modificato il provvedimento 122/2005 che per la prima volta aveva introdotto l’obbligo di fideiussione. Quest’ultima potrà essere fatta valere non solo in caso di fallimento ma anche se il costruttore rifiuta di rilasciare la polizza decennale contro i vizi dell’immobile.

Le novità sono contenute nel Codice della crisi di imprese e dell’insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio. Il provvedimento modifica in particolare le norme precedenti in materia di garanzie per gli acquirenti agli articoli che vanno dal 385 al 389.

Che cosa cambia per chi sta per acquistare casa con o senza il supporto di un mutuo? Senza la garanzia di rimborso delle somme versate non sarà possibile stipulare il compromesso, neppure se il costruttore offre in cambio della rinuncia alla garanzia uno sconto sul prezzo.

Il compromesso dovrà essere trascritto nei registri immobiliari ma senza la polizza contro i vizi di costruzione non si potrà effettuare la compravendita. Occorre precisare però che fin dal 2005, chi compra immobili ancora in costruzione è tutelato dal rischio di un fallimento del costruttore sia in corso d’opera, sia una volta conclusi i lavori.

Innanzitutto è previsto l'obbligo della fideiussione a garanzia delle somme versate a qualsiasi titolo, garanzia da far valere nel caso in cui non fosse possibile arrivare al rogito per la chiusura del cantiere. Con le nuove norme però a rilasciare la fideiussione potranno essere solo banche e assicurazioni. Non sarà più possibile che per la fideiussione il costruttore si possa rivolgere a società finanziarie in qualunque modo collegate con la sua stessa società. La seconda novità riguarda l’obbligo di stipulare il compromesso esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autentica. Il notaio dovrà verificare già in questa prima fase che tutto sia in regola e che sia stata effettivamente rilasciata la fideiussione. Il compromesso dovrà essere poi obbligatoriamente trascritto nei registri immobiliari.

Infine, le nuove norme rendono più vincolanti le disposizioni relative al rilascio della polizza contro eventuali vizi di costruzione. Questa infatti dovrà essere necessariamente consegnata al notaio prima del rogito e la sua presenza dovrà essere riportata nell’atto. Qualora invece dovesse mancare, l’acquirente potrà rinunciare all’atto e ottenere il rimborso di tutte le somme pagate al costruttore, facendo valere la fideiussione.

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Il profilo dell'autore

Rosaria Barrile Rosaria Barrile, giornalista professionista nata a Milano e laureata in Scienze Politiche, ha iniziato nel 2004 ad occuparsi di prodotti e servizi bancari e assicurativi per conto di un periodico specializzato e da allora non ha mai smesso.

In passato ha collaborato, tra gli altri, con il settimanale Soldi, la testata on line Etica News e il portale dedicato alle donne alfemminile.com. Ha condotto i servizi esterni della trasmissione Salvadenaro, programma di educazione finanziaria andato in onda sul canale 7Gold. Collabora attualmente con le testate on line Lamiafinanza.it, Lamiafinanza-green.it, Lamiaprevidenza.it, Banca e Mercati, e i mensili Largo Consumo e Bluerating.

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