Potrebbero arrivare nuove norme per tutelare le banche da chi non paga le rate

Pubblicato il 18 February 2016

Stanno facendo molto discutere questa settimana le possibili conseguenze del recepimento anche nel nostro Paese della direttiva Ue 17 del 2014 “Direttiva sul credito ipotecario” che stabilisce il diritto della banca a mettere in vendita l’immobile in caso di mancato pagamento del finanziamento ricevuto, tra cui il mutuo prima casa e il prestito vitalizio. 
In commissione Finanze alla Camera è arrivata la bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue. La norma, secondo i tempi tecnici, dovrebbe essere approvata entro il 21 marzo 2016.
In queste settimane si sta sollevando un coro di no all’approvazione del decreto sia da parte di associazioni di tutela dei consumatori, sia da altri soggetti, tra cui, ad esempio, la Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali. Che cosa potrebbe cambiare con il recepimento della direttiva?
L’articolo 28 del testo approvato a Bruxelles così afferma “gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito”.
Tradotto in altri termini, d’ora in poi tra la banca e il cliente potranno essere siglati degli accordi in base ai quali chi ha ottenuto il finanziamento si impegna a cedere l’immobile alla banca in caso di mancato rimborso della rate. A sua volta la banca o la società di credito al consumo potrà venderlo per recuperare la somma data in prestito senza doversi prima rivolgere al Tribunale come oggi avviene. 
Oggi invece, quando un mutuatario non rispetta per sette volte la scadenza delle rate, come stabilito dal testo unico bancario, la banca che eroga il mutuo si rivolge al Tribunale per avviare la procedura esecutiva: la casa viene messa all’asta e l’eventuale eccedenza, una volta venduta, viene data al debitore.
La bozza di decreto legislativo, però, come sottolinea Confedercontribuenti,  compie un passo ulteriore rispetto alla normativa europea e prevede che “le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o “successivamente”, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza».
“Quel “successivamente” è un po’ controverso – ribattono dall’associazione – la nuova normativa varrà per i contratti stipulati dal 21 marzo ma proprio quell’avverbio sembra lasciare spazio di manovra a una modifica dei contratti di finanziamento in essere”.


 

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Il profilo dell'autore

Rosaria Barrile Rosaria Barrile, giornalista professionista nata a Milano e laureata in Scienze Politiche, ha iniziato nel 2004 ad occuparsi di prodotti e servizi bancari e assicurativi per conto di un periodico specializzato e da allora non ha mai smesso.

In passato ha collaborato, tra gli altri, con il settimanale Soldi, la testata on line Etica News e il portale dedicato alle donne alfemminile.com. Ha condotto i servizi esterni della trasmissione Salvadenaro, programma di educazione finanziaria andato in onda sul canale 7Gold. Collabora attualmente con le testate on line Lamiafinanza.it, Lamiafinanza-green.it, Lamiaprevidenza.it, Banca e Mercati, e i mensili Largo Consumo e Bluerating.

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