Nuove regole per l'anatocismo
Dal primo ottobre sono in vigore nuove norme sull’anatocismo bancario, ovvero sul calcolo dell’interesse sull’interesse maturato su prestiti, mutui, finanziamenti etc. concessi dagli istituti di credito. Cosa cambia?
Con la nuova normativa diventa esecutivo il decreto del Ministero dell’Economia n.343/2016, che attua l’articolo 120 del Testo Unico Bancario, stabilendo il principio per cui l’interesse sull’interesse non può esistere, a meno che non si tratti di interessi di mora.
Stabilito questo, il decreto dispone che gli interessi vadano conteggiati a cadenza annuale (con scadenza al 31 dicembre anche per contratti accesi durante l’anno) e in ogni caso al termine della condizione per cui sono maturati. In questo modo, gli interessi diventano esigibili il 1 marzo dell’anno successivo, e comunque non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza.
A questo punto, gli interessi possono essere pagati immediatamente (restando separati dal capitale, eliminando il rischio di capitalizzazione degli interessi), oppure addebitati sul conto a richiesta, revocabile, del cliente. In assenza di una di queste due opzioni, il cliente diventa inadempiente: a quel punto scatta la casistica del cattivo pagatore e maturano gli interessi di mora.
Le norme si applicano sugli interessi maturati a partire dal 1 ottobre 2016, chiedendo al cliente, in caso di contratti in corso, di esprimere la preferenza tra pagare gli interessi volta per volta o se addebitarli sul conto.
A tutela del consumatore, dopo tanti dubbi, pare quindi arrivato uno strumento chiaro che delimita senza ombra di dubbio il confine tra lecito e illecito bancario in materia di anatocismo. Resta comunque valido il consiglio di fare bene attenzione al fatto che i tassi di interesse pagati per il proprio finanziamento non sconfinino nel territorio dell’usura, e per fare questo è bene avvalersi del proprio avvocato, notaio o commercialista, che analizzi la copia del contratto di mutuo nel dettaglio.
Il tasso da considerare è il TAEG (tasso annuo effettivo globale) del proprio mutuo, ovvero il tasso che comprende sia il tasso di interesse vero e proprio del finanziamento, sia l’impatto di tutte le spese correlato. Tale tasso va confrontato con i tassi soglia stabiliti trimestralmente da Abi (qui i tassi in vigore fino a fine 2016) se il tasso del mutuo risulta superiore al tasso soglia in vigore alla data di stipula del contratto, il cliente può avere diritto al rimborso di tutti gli interessi poiché il contratto risulta nullo. Un altro caso che si può verificare è che il TAEG comunicato al cliente non coincida poi con quello effettivamente pagato. In questo caso, se vi è ricorso da parte del mutuatario, il giudice può considerare applicato al mutuo il tasso minimo dei BOT a 12 mesi (in vigore al momento della stipula del contratto), stabilendo eventualmente la restituzione della somma in eccesso.
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