Mutui, ecco tutte le detrazioni

Ancora pochi giorni alla dichiarazione dei redditi, e si moltiplicano i dubbi dei contribuenti che si domandano cosa e come detrarre dal modello 730. Di seguito un veloce elenco delle principali voci legate alla casa e ai mutui che possono essere oggetto di detrazione.

Acquisto prima casa: sono detraibili fino al 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione principale (per un massimo di 48 mila euro), e fino al 50% se tali lavori sono stati effettuato tra il giugno scorso e il 31 dicembre di quest’anno (per un massimo di 96 mila euro). Si possono poi detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati alla riqualificazione energetica. La detrazione sale al 65% se tali acquisti sono stati effettuati tra il giugno scorso e il 31 dicembre 2014. In quest’ultimo caso, per spese effettuate dopo lo scorso 6 giugno, sono detraibili anche fino al 50% delle spese per l’acquisto di arredi fino a 10 mila euro. Il “bonus” sarà detratto in 10 anni, in altrettante rate di pari importo.

Canoni di affitto: dal 730 del 2014 si possono detrarre i canoni di affitto per la casa in cui si ha la residenza o l’abitazione principale per motivi di lavoro. La detrazione massima è di 991,60 euro per redditi fino a 15.493 euro e di 495,80 per redditi fino a 30.987 euro. Possibile detrarre anche i canoni d’affitto per i figli studenti fuori sede (il 19% per un massimo di 2.633 euro) purchè lo studente si trovi fuori provincia.

Mutui: sono detraibili interessi passivi, oneri accessori (spese notarili e di mediazione immobiliare) e le quote di rivalutazione. In caso di acquisto di prima casa (che deve essere convertita in abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto), gli interessi passivi sono detraibili al 19% fino a 4 mila euro per ciascun intestatario (per i mutui accesi entro il 1993 su immobili che nel 2013 risultavano ancora abitazione principale, al netto di variazioni di residenza per motivi di lavoro) e per 4 mila euro complessivi tra tutti i cointestatari per i mutui accesi dopo il 1993. In dichiarazione dei redditi, nel quadro E, va indicato l’importo su cui calcolare la detrazione.

Alcuni casi particolari: la detrazione degli interessi passivi del mutuo va ripartita in parti uguali tra i cointestatari del mutuo (che per poter detrarre devono essere anche comproprietari dell’immobile). Se si tratta di coniugi, di cui uno a carico, e solo in questo caso, la detrazione può essere effettuata dal coniuge non a carico nella misura del 100%. La detrazione è ancora possibile se non si ha la residenza nell’immobile in questione, ma se ad averla è il coniuge o un parente entro il terzo grado. In caso di separazione, il coniuge separato può continuare a detrarre la propria quota di interessi passivi; se invece una coppia è divorziata, il coniuge che si è trasferito in un altro immobile può detrarre gli interessi solo se nella vecchia prima casa vivono ancora i figli o altri familiari diversi dall’ex coniuge.

Per completezza indichiamo anche le altre spese detraibili: 950 euro per ogni figlio a carico maggiore di 3 anni, 400 per ogni figlio disabile, 210 euro per le attività sportive dei figli, 632 euro per l’iscrizione all’asilo nido, il 19% delle spese mediche oltre i 129 euro, 630 euro per le polizze vita e infortuni, 1549 euro per le spese funebri.

14 May 2014 di

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