Mutui e terremoto: che fare

L’ennesimo sisma si è abbattuto sul Centro Italia, causando morti, feriti, dolore, polemiche. Terremoto significa inevitabilmente, per coloro che ne vengono colpiti, la perdita della propria casa. E’ stato così anche per i comuni della provincia di Rieti, e anche in questo caso le istituzioni hanno attivato i meccanismi di soccorso, anche finanziario, che dovranno servire ad alleviare, per quanto possibile, le perdite subite. Ma che succede quando la casa per la quale si stava pagando un mutuo crolla con il terremoto?

Una prima soluzione viene dall’ABI, l’Associazione delle banche italiane, intervenuta chiedendo agli istituti di credito di sospendere per almeno 6 mesi il pagamento delle rate del mutuo, “sensibilizzando i propri associati ad applicare ai residenti nei territori colpiti le previste sospensioni delle rate dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali”. Il provvedimento, a cui hanno aderito diversi gruppi bancari italiani, anche se non tutti, ha visto da parte di qualcuno anche lo stanziamento di appositi fondi e strumenti per il sostegno nei pagamenti a famiglie e imprese delle zone danneggiate.

Si tratta di misure che replicano quanto già avvenuto in occasione del recente terremoto in Emilia Romagna, territorio a favore del quale si è deciso, con una legge di quest’anno, di prorogare lo stato di emergenza fino alla fine del 2018, termine fino al quale i titolari di mutui potranno sospendere il pagamento delle rate, con possibilità di scegliere se rimandare il solo pagamento della quota capitale o se anche quello degli interessi collegati (http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/notizie/attualita/case-inagibili-sospesi-i-mutui-fino-alla-fine-dellanno).

In caso si scelga di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, tuttavia, occorre stare attenti al calcolo degli interessi. Sentenze emesse a favore di clienti colpiti dai precedenti sismi (Abruzzo 2009, Emilia Romagna 2012) hanno infatti messo in evidenza come, in caso si scelga la modalità di sospensione del rimborso della sola quota capitale, il rimborso dei soli interessi continua regolarmente alle scadenze prefissate, senza oneri aggiuntivi per i mutuatari. Se invece si sceglie di sospendere il rimborso sia di capitale che di interesse, quest’ultimo riprenderà ad essere ripagato a partire dalla fine del periodo di sospensione, e dovrà essere calcolato sulla base delle rate sospese, non sull’intero debito residuo. Alle banche è infatti richiesto di non scaricare sui clienti, già colpiti dalla calamità, i costi aggiuntivi del mancato incasso nel periodo di sospensione.

Può però verificarsi il caso in cui l’immobile per il quale si sta pagando un mutuo risulti non solo inagibile dopo un sisma, ma addirittura raso al suolo. Che fare in questo caso? Vale ancora la pena di continuare a pagare un mutuo per una casa che non potrà mai più tornare utilizzabile? A questo proposito citiamo una sentenza del giudice di pace di Ferrara che, a seguito del ricorso di un cliente che si vide la casa soggetta a mutuo distrutta dal sisma emiliano del 2012, decise a suo favore la restituzione di tutte le rate pagate fino ad allora, applicando la legge 122/2012 (http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/doc20120806160027.pdf).

Se la casa crolla, dunque, si può avere la restituzione delle rate. In ogni caso, si può smettere di pagarle, rientrando nella clausola di insolvenza di cui parlavamo qui. In questo caso, la banca pignora la casa (anche se in questo caso si tratta di un immobile inutilizzabile), e sarà poi un problema dell’istituto di credito trovare il modo di rientrare della somma concessa in prestito. Spesso in casi come le calamità naturali sono disposte misure governative, e in ogni caso nella maggioranza dei casi a tutelare le banche da tali rischi ci sono le polizze che vengono stipulate in concomitanza con la firma del contratto di mutuo. Il problema che ricade invece sul mutuatario, in questo caso, è il rischio di venire segnalati, anche in questi casi estremi, come cattivi pagatori, dal momento che si smette di rifondere il prestito, con la conseguente impossibilità di vedersi concedere un altro mutuo per acquistare un’altra casa. Problema, comunque, risolvibile, almeno in teoria. Qualora infatti la banca riuscisse a vedere rimborsato il suo credito, dopo 36 mesi la segnalazione di cattivo pagatore verrebbe cancellata automaticamente.

31 August 2016 di

Altre news

Commenti

Scrivi un commento

Preventivo Mutuo

Calcola un preventivo e scegli il mutuo più adatto a te tra le alternative proposte dalle banche partner di Mutui.it. Bastano 2 minuti!

Preventivo mutuo

MUTUO CASA

Confronta i mutui casa

Preventivo surroga

SURROGA MUTUO

Abbassa la rata del mutuo

Ultimi approfondimenti:

Mutuo casa: trova il migliore Fai un preventivo