Cancellare, gratis, l'ipoteca
Le ipoteche a garanzia dei mutui cessano nel momento in cui il mutuo è estinto. Dal 1 gennaio 2015, banche, finanziarie e assicurazioni dovranno utilizzare un’apposita procedura telematica per comunicare ai registri immobiliari la fine dei pagamenti, ottenendo così la cancellazione immediata delle ipoteche senza costi per il debitore. Lo ha stabilito a fine luglio l’Agenzia delle Entrate, applicando la norma a mutui e finanziamenti, anche non fondiari, accesi a partire dal 2 giugno 2007, e alle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non più rinnovate. La procedura, che come detto sarà ufficiale dall’anno prossimo, potrà essere adottata dai vari enti, in via sperimentale, già dal 1 settembre; fino a fine anno saranno in vigore sia il sistema vecchio che quello nuovo.
Il testo emesso lo scorso 29 luglio dall’Agenzia delle Entrate aggiorna le indicazioni informatiche già in possesso dell’Agenzia del Territorio (oggi parte dell’ente fiscale) dal 2007, sia le norme contenute nel Testo Unico Bancario, che stabilisce la cessazione immediata delle ipoteche al momento dell’avvenuta restituzione dei finanziamenti.
In precedenza quindi, banche e intermediari, una volta terminato il pagamento di tutte le rate del mutuo, dovevano consegnare al debitore una quietanza che indicasse la data di estinzione del debito, e trasmettere entro 30 giorni la comunicazione della fine dei pagamenti ai registri immobiliari, per attendere poi che l’ipoteca fosse cancellata.
Ora tale procedura, grazie al web, si semplifica e diventa immediata. Gli istituti per utilizzare il servizio dovranno essere abilitati alla presentazione telematica dei documenti. Dopo il periodo “di grazia” che parte dal 1 settembre, e dà a banche e assicurazioni il tempo di adeguarsi tecnicamente alle nuove procedure, dall’inizio del prossimo anno se la comunicazione avverrà in modo non conforme a quanto indicato dalla direttiva dell’Agenzia delle Entrate, verrà considerata nulla.
E’ quindi buona cosa che il debitore controlli che la comunicazione sia avvenuta nella maniera corretta, in modo da assicurarsi che l’ipoteca sia stata effettivamente cancellata. Per rendere possibile questo controllo, è stato istituito un Registro delle comunicazioni, che raccolga tutte le segnalazioni di avvenuto pagamento da parte degli enti finanziari e assicurativi. In più, a disposizione dei cittadini interessati e utilizzabile presso gli uffici provinciali del territorio, è stato creato il servizio di Interrogazione del Registro delle comunicazioni, accessibile con il codice fiscale del mutuatario.
La norma sopra descritta, oltre che ai mutui “normali” si applica anche a quelli stipulati o accollati a seguito di frazionamento. In questo caso si tratta di mutui relativi al settore edile, stipulati a seguito di un mutuo edilizio. Un finanziamento, cioè, contratto dal costruttore per poter portare a termine i lavori di realizzazione di unità abitative. Per la durata dei lavori, il costruttore restituisce alla banca solo gli interessi, dopodiché il capitale viene frazionato tra le unità abitative, in modo che ognuna abbia una quota di mutuo da ripagare a carico dell’acquirente, che insieme all’acquisto dell’appartamento riceve anche una proposta di “accollo” del mutuo.
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